Decreto Controlli Pubblicato DM 1 settembre 2021

Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81

In data 25 settembre 2021 sul numero 230 della gazzetta ufficiale, è stato pubblicato il Decreto Interministeriale del 1° settembre 2021 inerente i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio. Il decreto entra in vigore il 26 settembre 2022.

Il decreto è strutturato in 6 articoli e due allegati dove lo scopo è quello di definire la figura professionale del tecnico manutentore qualificato e le modalità dei controlli e manutenzione degli impianti e attrezzature antincendio.

Il testo ha l’obbiettivo, secondo quanto previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, di stabilire i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti e definire le competenze del tecnico manutentore qualificato come unica figura professionale abilitata dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, idonea per eseguire i controlli e interventi di manutenzione sugli impianti, attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio.

Il decreto va ad abrogare parte del DM 10 marzo 1998, ovvero l’articolo 4 (procedure per il controllo e manutenzione degli impianti e attrezzature antincendio) e l’allegato VI (procedure e attività in merito ai controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio).

1-Campo di applicazione

L’articolo 2 definisce come campo di applicazione l’attuazione dell’articolo 46 comma 3 lettera a) del D.lgs. 9 aprile 2008 n° 81. Pertanto il decreto si applica in tutti i luoghi di lavoro soggetti al decreto n.81/2008 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

2-Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

L’articolo 3 descrive come effettuare controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio. Tutti gli interventi infatti devono essere registrati nel rispetto delle disposizioni e regolamenti vigenti, nonché dalle norme tecniche emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore. È responsabilità del datore di lavoro attuare gli interventi necessari al fine del mantenimento in efficienza delle attrezzature di sicurezza antincendio anche attraverso il modello di organizzazione e gestione secondo quanto previsto dall’articolo 30 del D.lgs. n°81/2008.

N.B. – l’applicazione della norma tecnica volontaria conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria se non resa cogente da altre disposizioni regolamentari.

3. Qualificazione dei tecnici manutentori

L’articolo 4  definisce che i controlli e le manutenzioni devono essere eseguiti solo dai tecnici manutentori qualificati. Le modalità di qualifica sono stabilite nell’allegato II ed è valida su tutto il territorio nazionale.

L’allegato II definisce la qualifica dei manutentori precisando che il tecnico manutentore qualificato ha la responsabilità dell’esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

4 – il tecnico manutentore qualificato

Il tecnico manutentore qualificato dovrà avere le competenze, conoscenze ed abilità per poter effettuare i seguenti compiti e attività:

  1. Eseguire i controlli documentali
  2. Eseguire i controlli visivi e di integrità dei componenti
  3. Eseguire i controlli funzionali, manuali o strumentali
  4. Eseguire le attività di manutenzione necessarie a seguito dell’esito dei controlli effettuati
  5. Eseguire le registrazioni delle attività svolte su supporto cartaceo o digitale
  6. Eseguire le attività di manutenzione secondo le legislazioni e le procedure relative alla sicurezza e alla salute dei luoghi di lavoro e alla tutela dell’ambiente
  7. Relazionarsi con il datore di lavoro (o responsabile dell’attività) in merito alle attività di controllo e manutenzione
  8. Coordinare e controllare l’attività di manutenzione

Ogni impianto, attrezzattura o sistema di sicurezza antincendio prevede un percorso formativo con contenuti minimi e durata di formazione minima obbligatoria per poter accedere alla valutazione tramite esame di tecnico manutentore qualificato da parte di una commissione esaminatrice nominata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Per i tecnici manutentori già qualificati in forma volontaria, prima dell’entrata in vigore del presente decreto con formazione minima pari a quella richiesta sarà effettuata valutazione e convalida della qualifica di tecnico manutentore qualificato con modalità della sola prova orale.

Il decreto specifica che ogni impianto, attrezzatura o sistema di sicurezza antincendio deve essere controllato e mantenuto in efficienza dal tecnico manutentore qualificato con specifiche competenze per ogni singolo impianto, attrezzatura antincendio.

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